Lo STUDIO offre assistenza nel diritto civile anche in “Gratuito Patrocinio”.
Tale istituto trova il suo fondamento nell’ art. 24  della Cost. a norma del quale “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

Il Patrocinio a Spese dello Stato più comunemente detto “Gratuito Patrocinio”, è disciplinato dal Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) ed all’art. 76 sono indicate le condizioni reddituali per l’ammissione al gratuito patrocinio che attualmente si attestano ad € 11.746,68.

Per calcolare il reddito si fa riferimento alla dichiarazione dell’anno precedente alla richiesta: si considerano e si sommano tutti i redditi imponibili, tenendo in considerazione anche quelli che, per legge, sono esenti da IRPEF e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, percepiti nell’ultimo anno dall’interessato.

Nel caso in cui quest’ultimo abbia conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.

Vi sono due eccezioni  a questa regola:

  1. se oggetto della causa sono diritti personalissimi (ad es.: il diritto al nome);
  2. se gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare (ad. es: separazioni, cessazione di convivenze, cessazione di unioni di fatto).

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